Art. 1

In vigore dal 18 dic 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda in data 27 settembre 1932 con cui il podestà di Vallefredda, in esecuzione della propria deliberazione in data 21 maggio stesso anno, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del Comune in quella di "Vallemaio"; Visto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Frosinone con la deliberazione in data 23 giugno 1932; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928. n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Vallefredda, in provincia di Frosinone, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di "Vallemaio" Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 326, foglio 119. - MANCINI.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Vallefredda a cambiare la propria denominazione in "Vallemaio". — Testo vigente | Portale Normativo