Art. 1

In vigore dal 30 nov 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto l'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, numero 2009, per i Convitti nazionali; Riconosciuta la necessità di modificare l'articolo predetto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: L'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali è sostituito dal seguente: «Salvo quanto è disposto nel precedente articolo, i posti gratuiti che siano ancora disponibili dopo il collocamento dei vincitori del concorso, possono essere conferiti per un solo anno dal Ministro per l'educazione nazionale ad alunni che siano particolarmente meritevoli per profitto e per disagiata condizione economica. «I detti conferimenti non potranno aver luogo oltre il 30 novembre di ciascun anno». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - ERCOLE - JUNG. Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1932 - Anno XI Atti del Governo, registro 326, foglio 51. - MANCINI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-27;1437#art-1

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Art. 1 Modificazione dell'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i Convitti nazionali. — Testo vigente | Portale Normativo