Art. 1
In vigore dal 27 nov 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno:
Vista la legge 27 maggio 1929, n. 810, con la quale è stata data piena ed intera esecuzione al Trattato tra la Santa Sede e l'Italia stipulato in Roma l'11 febbraio dello stesso anno 1929;
Considerato che l'art. X del Trattato anzidetto prevede ulteriori accordi per la formazione degli elenchi tanto per l'esenzione dei Dignitari della Chiesa e delle persone appartenenti alla Corte Pontificia dal servizio militare, dal servizio di giurato (ora assessore presso le Corti di assise) e da ogni prestazione di carattere personale, quanto per le esenzioni stesse dei funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso nei suoi Uffici;
Ritenuto che tali accordi sono intervenuti mediante apposito Protocollo stipulato dalla Santa Sede e dall'Italia in Roma il 6 settembre 1932;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo fra la Santa Sede ed il Governo del Regno d'Italia stipulato in Roma il 6 settembre 1932 per l'esecuzione dell'art. X del Trattato Lateranense.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - De Francisci - Gazzera.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 48. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-27;1422#art-1