Art. 4

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1932-10-20;1960#art-4

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Art. 4 Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere per alcune categorie di ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. — Testo vigente | Portale Normativo