Art. 1
In vigore dal 6 nov 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del Nostro decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955, per l'applicazione del decreto-legge suddetto;
Vista la tabella approvata con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, indicante le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:
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| | Industrie e generi di | Periodo per il quale è |
| | lavorazione per cui è |consentito di superare i |
| | consentita la facoltà | limiti di orario |
| N. d'ordine | suddetta | sopraindicato |
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| | |Ore 60 settimanali per un|
| |Trebbiatura (per il |periodo massimo di mesi |
| |personale tecnico |cinque, ferma restando |
| |addetto alle |nell'anno la media di 48 |
| 42 |locomobili). |ore settimanali. |
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Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 325, foglio 64. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-22;1339#art-1