Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato col R. decreto-legge 10 febbraio 1921, n. 125, e convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, quale fu successivamente modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037
In vigore dal 9 ott 2010
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N.66