Art. 1
In vigore dal 21 ott 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza in data 12 novembre 1931 con cui i podestà di Milano e di San Donato Milanese chiedono concordemente il distacco dal primo e l'aggregazione al secondo di detti Comuni del territorio comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco;
Vedute le deliberazioni del podestà di San Donato Milanese in data 14 luglio 1929, 12 aprile 1930 e 25 aprile 1931 (approvata dalla Giunta provinciale amministrativa il 15 luglio 1931); la deliberazione 25 settembre 1931 del podestà di Milano; il progetto di delimitazione del territorio su indicato, vistato in data 25 gennaio 1932 dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano, nonché i pareri espressi dal preside della provincia di Milano, con deliberazione 26 gennaio 1932, ratificata dal Rettorato il 22 febbraio 1932, e dalla Giunta provinciale in seduta del 17 dello stesso mese;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere in data 28 giugno 1932 si intende nel presente decreto riportato;
Veduti la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La parte del territorio del comune di Milano, comprendente le cascine denominate Nuova, San Donato, Accessio, Bagnolo, Tecchione, Soregherio, Bosco, Poasco e Ronco, è aggregata al comune di San Donato Milanese.
Tale aggregazione si intende effettuata alle condizioni fissate con le surriferite deliberazioni podestarili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-09-02;1267#art-1