Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-22;1041#art-4

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Art. 4 Norme per le promozioni ai gradi 9° ed 8° del personale dei macchinisti inquadrati nell'Amministrazione dei lavori pubblici e provenienti dal cessato Regime austriaco e dall'Amministrazione statale di Fiume. — Testo vigente | Portale Normativo