Art. 1

In vigore dal 6 set 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 4 della legge 15 manzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura; Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Bottai. Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 323, foglio 87. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-23;982#art-1

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Art. 1 Aggiunta di una voce alla tabella dei lavori stagionali, approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, agli effetti della limitazione obbligatoria degli orari di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo