Art. 1
In vigore dal 6 set 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 della legge 15 manzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 ore settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 87. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-06-23;982#art-1