Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-05-02;717#art-1

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Art. 1 Fusione delle Opere pie «Istituto Marchiondi-Spagliardi» e «Societa' italiana per la protezione dei fanciulli», con sede in Milano, in un unico ente denominato «Istituti riuniti Marchiondi-Spagliardi e Protezione dei fanciulli». — Testo vigente | Portale Normativo