Art. 1
In vigore dal 4 giu 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda in data 22 marzo 1932 con cui il podestà di Fontana Liri, in esecuzione della propria deliberazione in data 25 luglio 1931, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione della frazione Polverificio in quella di a «Fontana Liri Inferiore»;
Veduto ii parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Frosinone con la deliberazione in data 21 novembre 1931;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Fontana Liri, in provincia di Frosinone, è autorizzato a cambiare la denominazione della frazione Polverificio in quella di «Fontana Liri Inferiore».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 71. - Ferzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-04-22;493#art-1