Art. 1
In vigore dal 26 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda 25 marzo 1932 con cui il podestà di Rupingrande, in esecuzione della propria deliberazione in data 8 settembre 1930, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in quella di «Monrupino»;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Trieste, con i poteri del Rettorato provinciale, con la deliberazione in data 23 ottobre 1930;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Rupingrande, in provincia di Trieste, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di «Monrupino».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco,
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 7. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-04-07;438#art-1