Art. 1

In vigore dal 26 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda 25 marzo 1932 con cui il podestà di Rupingrande, in esecuzione della propria deliberazione in data 8 settembre 1930, chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione del comune in quella di «Monrupino»; Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Trieste, con i poteri del Rettorato provinciale, con la deliberazione in data 23 ottobre 1930; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Rupingrande, in provincia di Trieste, è autorizzato a cambiare la propria denominazione in quella di «Monrupino». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 aprile 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco, Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 320, foglio 7. - Mancini.
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Art. 1 Autorizzazione al comune di Rupingrande a cambiare la propria denominazione in quella di «Monrupino». — Testo vigente | Portale Normativo