Art. 1

In vigore dal 26 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, concernente la limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura; Visto il regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955; Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall' del suddetto decreto-legge, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dallo del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce: «N. 40. - Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Bottai. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 320, foglio 18. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-03-24;441#art-1

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Art. 1 Aggiunta di una voce alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non e' applicabile la limitazione dell'orario di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo