Art. 1
In vigore dal 26 mag 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1923, n. 473, concernente la limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto il regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dall' del suddetto decreto-legge, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario di lavoro sancita dallo del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce:
«N. 40. - Personale addetto al governo, alla cura ed all'addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento dei cavalli da corsa».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 320, foglio 18. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-03-24;441#art-1