Art. 1
In vigore dal 8 apr 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza in data 23 novembre 1931 con cui il podestà di Gassino, in esecuzione della propria deliberazione 3 settembre 1931, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di «Gassino Torinese»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino con la deliberazione 19 ottobre 1931;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Gassino, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Gassino Torinese».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 88. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1932-02-25;191#art-1