Art. 1

In vigore dal 8 apr 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE. RE D'ITALIA Veduta l'istanza in data 23 novembre 1931 con cui il podestà di Gassino, in esecuzione della propria deliberazione 3 settembre 1931, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di «Gassino Torinese»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino con la deliberazione 19 ottobre 1931; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Gassino, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Gassino Torinese». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1932 - Anno X VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 318, foglio 88. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-02-25;191#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Gassino a modificare la propria denominazione in quella di «Gassino Torinese». — Testo vigente | Portale Normativo