Art. 1

In vigore dal 23 mar 1932
N. 127. R. decreto 8 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per la guerra, viene autorizzata l'accettazione della donazione, fatta allo Stato dal Comune di Pescara, dell'area di mq. 35.067,50, valutata in L. 420.000, su cui è stata costruita la caserma di artiglieria. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1932 - Anno X
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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-02-08;127#art-1

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Art. 1 Accettazione da parte dello Stato della donazione di un'area fatta dal comune di Pescara. — Testo vigente | Portale Normativo