Art. 1

In vigore dal 18 feb 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda 26 settembre 1931, con cui il podestà di Prato in Toscana, in esecuzione della propria deliberazione di uguale data, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Prato»; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Firenze con la deliberazione in data 15 ottobre 1931; Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Prato in Toscana, in provincia di Firenze, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Prato». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X VITTORIO EMANUELE Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1932 - Anno X Atti del Governo, registro 316, foglio 122. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-12-31;1775#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Autorizzazione al comune di Prato in Toscana a modificare la propria denominazione in «Prato». — Testo vigente | Portale Normativo