Art. 1

In vigore dal 2 feb 1932
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti il R. decreto 2 novembre 1925, n. 2053, con cui la frazione Pettino fu staccata dal comune di Trevi e aggregata a quello di Campello sul Clitunno, il R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2629, con cui il comune di Campello sul Clitunno fu aggregato a quello di Spoleto, nonché il R. decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1727, con cui fu ricostituito il comune di Campello sul Clitunno; Veduti il verbale in data 9 novembre 1927, con cui i rappresentanti dei comuni di Spoleto e di Trevi e quelli della frazione Pettino hanno approvato il progetto di delimitazione territoriale della frazione medesima, predisposto dai geometri signori Buttinelli Emilio e Francesconi Francesco, e preso accordi circa la conseguente separazione patrimoniale, i certificati di pubblicazione di tale progetto e del precitato verbale, nonché la deliberazione 9 maggio 1931, con cui il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Campello sul Clitunno ha aderito al verbale stesso; Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato provinciale di Perugia in adunanza 15 settembre 1931, e da quella Giunta provinciale amministrativa in adunanza 5 ottobre 1931; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il territorio della frazione Pettino, staccata dal comune di Trevi e aggregata a quello di Campello sul Clitunno con Nostro decreto 2 novembre 1925, n. 2053, è delimitato in conformità della pianta planimetrica firmata dai geometri signori Buttinelli Emilio e Francesconi Francesco e vistata in data 14 aprile 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Perugia. Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-12-14;1626#art-1

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