Art. 1
In vigore dal 12 gen 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza 15 settembre 1930, con la quale il podestà del comune di S. Antioco chiese il passaggio del porto dalla 4a alla 3a classe della 2a categoria;
Visto l'elenco degli enti interessati, con la quota di spesa a carico di ciascuno di essi, redatto dall'ufficio del Genio civile di Cagliari;
Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;
Vista la legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il porto di S. Antioco, in provincia di Cagliari, è inscritto nella 3a classe della 2a categoria ed è approvato l'elenco, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, degli enti interessati alle spese del porto in parola, con le quote di contributo da ciascuno di essi dovute.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 novembre 1931 - Anno X
VITTORIO EMANUELE
Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 79. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-11-16;1537#art-1