Art. 1
In vigore dal 12 feb 1932
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Intorno al deposito esplosivi «Ulderico Ollearo» nel comune Occimiano sono imposte le zone di servitù militari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-15;1736#art-1