Art. 1
In vigore dal 24 dic 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1923, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del decreto-legge suddetto, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Vista la tabella, approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancito dall' del decreto-legge citato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall' del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, è aggiunta la seguente voce:
«N. 38. - Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo esclusi coloro che hanno anche incarichi od occupazioni di altra natura e coloro le cui prestazioni, a giudizio dell'Ispettorato corporativo, non presentano nella particolarità del caso i caratteri di lavoro discontinuo o di semplice attesa».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 315, foglio 14. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-15;1469#art-1