Art. 1
In vigore dal 6 dic 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le domande in data 20 aprile 1931 con cui i podestà di Ceves, Tunes e Vipiteno, in esecuzione delle proprie deliberazioni in data 21 febbraio 1931, per Ceves e Tunes, e 24 febbraio 1931 per Vipiteno, chiedono l'aggregazione dei primi due enti a quello di Vipiteno;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Bolzano con deliberazione 30 maggio 1931;
Udito il parere del Consiglio di Stato - sezione prima - in adunanza 1° ottobre 1931, le cui considerazioni si intendono nel presente decreto integralmente riportate;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Ceves e Tunes sono aggregati a quello di Vipiteno, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni avanti richiamate.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931- Anno IX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 70. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-15;1383#art-1