Art. 1

In vigore dal 22 nov 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173; Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge stessa (spostamento di abitati) quello di Poggiorsini, frazione del comune di Gravina, in provincia di Bari. Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE Di Crollalanza. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 314, foglio 8. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1321#art-1

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Art. 1 Inclusione dell'abitato di Poggiorsini, frazione del comune di Gravina, tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo