Art. 2
In vigore dal 11 nov 1931
I beni delle Istituzioni, di cui all' del su citato Regio decreto, attualmente esistenti, che non abbiano natura giuridica o possesso di stato di istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza e che cessano di essere riconosciute, sono attribuiti alle Comunità nella circoscrizione territoriale nelle quali le istituzioni medesime vengano a trovarsi giusta la tabella del precedente .
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 313, foglio 63. - Mancini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1279#art-2