Art. 4

Abrogato

(Legge 23 giugno 1854, n. 1731, articoli 2 e 6; R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, art. 10; legge 15 dicembre 1930, n. 1696, art. 2).

In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-24;1256#art-4

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