Testo›Capo III
Art. 34
In vigore dal 31 gen 1932
I provvedimenti dell'autorità finanziaria e le decisioni delle commissioni amministrative per quanto concerne la esistenza del reddito e la sua estimazione non sono in alcun modo pregiudicati dalla decisione pronunciata dal giudice nei procedimenti per le contravvenzioni prevedute dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-17;1608#art-t-34