Art. 1

In vigore dal 21 ott 1947
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la domanda in data 29 aprile 1931 con cui il podestà preposto ai comuni di Pieranica e di Quintano, in esecuzione delle proprie deliberazioni in data 2 e 3 settembre 1930, chiede la riunione dei due Comuni in unico ente con sede del capoluogo a Pieranica; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cremona con deliberazione 19 dicembre 1930; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 30 giugno 1931, che si intende nel presente decreto integralmente riportato; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 227, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: I comuni di Pieranica e di Quintano, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo e denominazione «Pieranica». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 312, foglio 12. - Mancini.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1092 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "II comune di Quintano, aggregato a quello di Pieranica con regio decreto 17 luglio 1931, n. 1080, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-07-17;1080#art-1

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Art. 1 Riunione in unico Comune, con capoluogo e denominazione «Pieranica», dei comuni di Pieranica e di Quintano. — Testo vigente | Portale Normativo