Art. 1
In vigore dal 21 ott 1947
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda in data 29 aprile 1931 con cui il podestà preposto ai comuni di Pieranica e di Quintano, in esecuzione delle proprie deliberazioni in data 2 e 3 settembre 1930, chiede la riunione dei due Comuni in unico ente con sede del capoluogo a Pieranica;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cremona con deliberazione 19 dicembre 1930;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 30 giugno 1931, che si intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento 12 febbraio 1911, n. 217, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 227, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonché la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I comuni di Pieranica e di Quintano, in provincia di Cremona, sono riuniti in unico Comune, con capoluogo e denominazione «Pieranica».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 312, foglio 12. - Mancini.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1092 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "II comune di Quintano, aggregato a quello di Pieranica con regio decreto 17 luglio 1931, n. 1080, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-07-17;1080#art-1