Art. 1

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-07-09;1024#art-1

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Art. 1 Fusione in unico ente denominato «Reali Collegi per le figlie del popolo» di 25 opere pie con sede in Napoli ed approvazione del relativo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo