Testo Unico›Parte QUARTA
Art. 97
Abrogato(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 56 e 57, modif.). Invalidi per ferite, lesioni od infermità contratte in servizio, ma non a causa di guerra.
In vigore dal 9 ott 2010
Testo Unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914#art-tu-97