Testo UnicoTitolo III

Art. 25

Abrogato

(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 35, 36, 3° e 4° comma, 39, 1° comma 40, 1°, 2° e 8° comma, modif.). Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialità.

In vigore dal 9 ott 2010
Testo Unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;914#art-tu-25

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(T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 35, 36, 3° e 4° comma, 39, 1° comma 40, 1°, 2° e 8° comma, modif.). Assegnazione delle reclute alle varie categorie e specialità. (Art. 25 Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.) — Testo vigente | Portale Normativo