Art. 1

In vigore dal 15 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 62, parte prima, della legge 7 gennaio 1929, n.4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di stabilire la data di entrata in vigore della legge medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. La legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, entrerà in vigore il 1° luglio 1931. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Mosconi - Rocco. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 173. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;806#art-1

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Art. 1 Attuazione della legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie. — Testo vigente | Portale Normativo