Art. 1
In vigore dal 15 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 62, parte prima, della legge 7 gennaio 1929, n.4, che accorda al Nostro Governo la facoltà di stabilire la data di entrata in vigore della legge medesima;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze, d'intesa con il Nostro Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
La legge 7 gennaio 1929, n. 4, contenente le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, entrerà in vigore il 1° luglio 1931.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 309, foglio 173. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;806#art-1