Testo unico delle leggi di pubblica sicurezzaCapo II

Art. 94

Abrogato

(Art. 92 T. U. 1926).

In vigore dal 17 ago 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 28 MAGGIO 2001, N. 311

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-06-18;773#art-tud-94

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