Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza›Titolo III›Capo I
Art. 71
(Art. 70 T . U. 1926).
In vigore dal 9 ott 2013
Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.