Art. 1

In vigore dal 2 lug 1931
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 8 marzo 1930, n. 6, con la quale il podestà di Ioannis ha proposto l'unione di quel Comune al contermine comune di Aiello, e la deliberazione 28 maggio 1930, n. 28, con la quale il podestà di Aiello ha aderito a tale proposta; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Udine in adunanza 30 ottobre 1930; Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, in adunanza 5 maggio 1931, il cui parere si intende nel presente decreto riportato; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Ioannis è unito a quello di Aiello. Le rendite patrimoniali e le passività dei due Comuni saranno fuse. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 maggio 1931 - Anno IX VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 309, foglio 52. - Mancini.
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Art. 1 Unione del comune di Ioannis a quello di Aiello. — Testo vigente | Portale Normativo