Art. 1
In vigore dal 22 mag 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con cui il podestà di Silvi, in esecuzione della deliberazione commissariale 26 aprile 1930, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale della frazione di Silvi Paese a quella di Silvi Marina;
Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Teramo con deliberazione 1° luglio 1930;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Silvi, in provincia di Teramo, è autorizzato a trasferire la sede municipale alla frazione Silvi Marina.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 308, foglio 15. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-30;424#art-1