Art. 1
In vigore dal 17 mag 1931
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA. NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza in data 19 maggio 1930 con cui il commissario per la provvisoria amministrazione di Bari delle Puglie chiede, in esecuzione di analoga deliberazione, l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Bari»;
Veduto il parere favorevole espresso dal preside della provincia di Bari, con i poteri del Rettorato, con la deliberazione in data 2 giugno 1930;
Veduto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. del decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Bari delle Puglie, in provincia di Bari, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di «Bari».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 marzo 1931 - Anno IX
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 307, foglio 78. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-30;392#art-1