Testo unico›Capo IV
Art. 67
AbrogatoArt. 21, commi 3 e 4, libro III. parte I, testo unico 2 gennaio 1913, n. 4,53. art 33. comma 6. R. decreto-legge 15 aprile 1926, n 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293
In vigore dal 16 dic 2009
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707#art-tu-67