Testo unico›Capo IV
Art. 31
AbrogatoArt. 13, comma 2, libro III, parte I. testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 Nel caso che l'esattore o il ricevitore provinciale non facessero la ritenuta o ritardassero il versamento, si applicheranno le disposizioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette, e si potrà procedere contro di loro all'esecuzione per mezzo dell'intendenza di finanza. Le multe a carico degli esattori e dei ricevitori provinciali andranno a beneficio del Monte.
In vigore dal 16 dic 2009
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707#art-tu-31