Testo unicoCapo III

Art. 23

Abrogato

Art. 10, libro III, parte I testo unico 2 gennaio 1913, n. 453; art. 13, R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679, convertito nella legge 3 marzo 1927, n. 293, e art. 35 R. decreto-logge 13 agosto 1926, convertito nella legge 16 giugno 1927, n 1094.

In vigore dal 16 dic 2009
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-23;707#art-tu-23

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