Art. 2
In vigore dal 30 apr 1931
Sono confermati la dichiarazione di pubblica utilità delle opere contemplate dai suindicati progetti, nonché il termine assegnato, col surriferito decreto Ministeriale 10 luglio 1930, per il compimento delle opere stesse e relative espropriazioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1931-03-09;314#art-2