Allegato ATitolo VII

Art. 59

In vigore dal 13 ago 2017
L'azienda provvede alla previdenza del personale con la inscrizione degli agenti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o alla Cassa speciale di previdenza, purchè regolarmente approvata. La Direzione è tenuta a pubblicare ogni principio di anno e non oltre il 31 marzo il prospetto delle trattenute e dei versamenti fatti per ciascun agente all'Istituto di previdenza. I versamenti debbono essere in regola fino al 31 dicembre dell'anno precedente. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per le comunicazioni: Ciano. Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

Note all'articolo

  • Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art. 27, comma 12-quinquies) che "Il regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la legge 24 maggio 1952, n. 628, e la legge 22 settembre 1960, n. 1054, sono abrogati, fatta salva la loro applicazione fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
  • Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, ha disposto (con l'art. 9-quinquies, comma 1) l'abrogazione del comma 12-quinquies dell'art. 27 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, il quale aveva previsto l'abrogazione del presente provvedimento, facendone salva l'applicazione "fino al primo rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-08;148#art-aa-59

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Art. 59 Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione. — Testo vigente | Portale Normativo