Art. 2

Abrogato
In vigore dal 10 feb 2011
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-01-06;49#art-2

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Art. 2 Autorizzazione alla Societa' idroelettrica Cismon, con sede in Roma, ad emettere obbligazioni per l'ammontare di 10 milioni di franchi svizzeri anche oltre il limite di cui all'art. 171 del Codice di commercio. — Testo vigente | Portale Normativo