Codice di procedura penale›Titolo SECONDO
Art. 660
AbrogatoAttività del pubblico ministero per le rogatorie
In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-660