Codice di procedura penale-art. 579 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Codice di procedura penale›Libro QUARTO›Titolo PRIMOArt. 579 AbrogatoPluralità di condanne per il medesimo fatto contro la stessa personaIn vigore dal 16 dic 2010Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoCodice di procedura penale-art. 579 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-579