Codice di procedura penale-art. 567 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Codice di procedura penale›Capo IIIArt. 567 AbrogatoProvvedimenti circa le spese e gli effetti civili in caso di assoluzioneIn vigore dal 16 dic 2010Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoCodice di procedura penale-art. 567 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-567