Codice di procedura penaleCapo X

Art. 376

Abrogato

Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-376

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Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento (Art. 376 Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.) — Testo vigente | Portale Normativo