Codice di procedura penaleCapo IV

Art. 342

Abrogato

Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-342

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Dovere di esibizione da parte dei pubblici ufficiali e di altre persone (Art. 342 Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.) — Testo vigente | Portale Normativo