Codice di procedura penaleCapo VIII

Art. 213

Abrogato

Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-213

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Attribuzione delle spese nei giudizi d'impugnazione per gli effetti penali (Art. 213 Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.) — Testo vigente | Portale Normativo