Codice di procedura penaleLibro PRIMOTitolo PRIMOCapo I

Art. 17

Abrogato

Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale

In vigore dal 16 dic 2010
Codice di procedura penale- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1399#art-cdp-17

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Proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale (Art. 17 Approvazione del testo definitivo del Codice di Procedura Penale.) — Testo vigente | Portale Normativo