Art. 1
In vigore dal 18 nov 1930
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda con cui il commissario prefettizio reggente il comune di Spezia, in esecuzione della deliberazione 9 maggio 1930, chiede che la denominazione del Comune stesso, sia rettificata in «La Spezia»;
Veduto il parere espresso dal Rettorato provinciale in adunanza 19 luglio 1930;
Ritenuto che la denominazione «La Spezia» risponde alla tradizione storica e all'uso locale;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
La denominazione del comune di Spezia è rettificata in «La Spezia».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 61. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-02;1402#art-1