Art. 1

In vigore dal 16 ott 1930
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il Nostro decreto 31 maggio 1928, n. 1514, con cui i comuni di Imbersago, Paderno d'Adda e Robbiate sono stati riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo «Robbiate»; Veduta la domanda con cui il podestà di Robbiate, in esecuzione della deliberazione del 3 luglio 1930, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in «Robbiate Paderno»; Veduto il parere favorevole espresso dal preside dell'Amministrazione provinciale di Como con deliberazione d'urgenza in data 17 luglio 1930; Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, e la legge 27 dicembre 1928, n. 2962; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il comune di Robbiate, in provincia di Como, è autorizzato a modificare la propria denominazione in «Robbiate Paderno». Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1930 - Anno VIII VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1930 - Anno VIII Atti del Governo, registro 300, foglio 98. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-09-04;1328#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al comune di Robbiate a modificare la propria denominazione in «Robbiate Paderno». — Testo vigente | Portale Normativo